3 settembre 2014
Entra in vigore il 3 Settembre, il decreto sugli enti di certificazione previsto dall'art. 260-ter del regolamento d'esecuzione del TULPS, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto, come informa anche ASSIV, stabilisce i requisiti degli organismi di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privata, di cui deve avvalersi il prefetto nell’acceramento della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti stessi. Il decreto mira a garantire la funzionalità e il controllo degli istituti di vigilanza favorendo il ricorso a sistemi di “auto-controllo” o “auto-qualificazione”, in un contesto in cui tutti gli istituti autorizzati dovrebbero essersi pienamente adeguati ai parametri fissati dal D.M. 269.
Gli organismi, ai fini del riconoscimento, devono infatti essere accreditati da un Ente di accreditamento designato da uno Stato UE, dichiarare che nessun appartenente alla propria organizzazione intrattiene rapporti di lavoro o collaborazione con istituti di vigilanza privata o associazioni di categoria degli stessi, impiegare, nei processi di certificazione e di audit, personale competente, formato e che abbia maturato esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata, aver istituito un albo interno degli auditors e una Commissione tecnica per il rilascio del certificato di conformità. Per l’iscrizione all’elenco degli “Organismi di certificazione indipendente” gli interessati devono presentare istanza dichiarando il possesso dei requisiti, corredata del certificato di accreditamento. In caso di positiva valutazione, il ministero dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento e l’iscrizione all’elenco.
Il riconoscimento dura cinque anni ed è rinnovato alla scadenza, previa richiesta da formularsi 90 giorni prima, salvo che il Dipartimento PS, ricorrendone i presupposti, non esprima diniego con conseguente cancellazione dall’elenco. Per la vigilanza sugli organismi il ministero si avvale di un Comitato tecnico ad hoc (per la composizione v. riquadro a destra della tabella a fianco) e il riconoscimento può essere sospeso in caso di negligenze o irregolarità accertate, o a seguito di temporanea perdita dei requisiti previsti. Gli organismi di certificazione sono tenuti a comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni dalla loro emissione e in forma esclusivamente telematica, i certificati emessi e le eventuali variazioni occorse. Il Comitato tecnico può richiedere copia delle pratiche di certificazione.
La norma chiarisce che la certificazione ha durata triennale e prevede una serie di verifiche. Il certificato rilasciato deve recare riferimento al D.M. 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO applicabili, nonché alla categoria di certificazione. Quanto allo scopo delle singole verifiche, viene così descritto: per gli istituti che abbiano richiesto il rilascio dell’autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale è volta a dimostrare, dal punto di vista documentale e organizzativo, la conformità del progetto ai requisiti dettati dal D.M. 269 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO di riferimento; per gli istituti già autorizzati, la verifica iniziale è volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformità ai requisiti dettati dal D.M. e delle norme UNI, CEI, EN di riferimento.
Il certificato dev’essere prodotto dal titolare della licenza all’atto della comunicazione al Prefetto dell’attivazione dell’istituto e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Gli organismi di certificazione devono comunicare al Prefetto, entro 30 giorni dalla verifica, i provvedimenti di sospensione e/o revoca del certificato, ai fini della valutazione dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art.257-quater del regolamento d’esecuzione. Sono altresì comunicate le criticità che non comportino l’adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.
Le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente sono individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. All’entrata in vigore del decreto gli istituti già autorizzati devono, entro dodici mesi, produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4 dell’art.6 e, ai fini della certificazione, quelli già certificati secondo la norma UNI 11068, devono, entro trentasei mesi, adeguare le caratteristiche e i requisiti alle disposizioni della norma CEI EN 50518 e aggiornamenti. Per le richieste successive alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano le disposizioni della norma CEI EN 50518 e aggiornamenti.
I TEMPI
La certificazione ha durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi), sarà possibile effettuare anche verifiche senza preavviso. Gli Istituti già autorizzati all’atto dell’entrata in vigore del decreto debbono, entro dodici mesi dal 3 settembre 2014, produrre al Prefetto competente il certificato di conformità rilasciato dall’organismo di certificazione indipendendente.
IL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendenti saranno stabilite con un successivo decreto del Capo della Polizia, con particolare riferimento:
• agli elementi significativi per la valutazione del livello di conformità;
• ai relativi criteri di campionamento;
• ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e dell’organizzazione degli istituti di vigilanza;
• ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di più sedi sul territorio nazionale;
• ai criteri di campionamento per i servizi oggetto della certificazione, in fase di prima certificazione, sorveglianza e rinnovo;
• alle modalità di verifica e registrazione da parte degli organismi di certificazione indipendenti.
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