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Contratti settore Vigilanza, le “clausole vessatorie”

22 agosto 2014

Contratti settore Vigilanza, le “clausole vessatorie”

Contratti settore Vigilanza, le “clausole vessatorie”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dell’associazione Federconsumatori, ha recentemente preso in esame il contratto tipo di un Istituto di Vigilanza privata, rilevando la sussistenza di clausole vessatorie nei confronti dei consumatori e formalizzando le proprie conclusioni nel provvedimento n. 24957, adottato in data 5 giugno 2014.

Le clausole ritenute in contrasto con la normativa del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie“ e con la disciplina di cui al Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206, “Codice del Consumo“, sono risultate essere le seguenti:

- la clausola per cui “l’Istituto di Vigilanza non risponde dell’efficienza dell’impianto di allarme utilizzato dal cliente, oltre che la sua omologazione, approvazione ministeriale od altro“, caratterizzandosi per una formulazione ampia delle ipotesi di esclusione della responsabilità, risulta in contrasto con l’art. 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo, nella misura in cui esclude o limita le azioni ed i diritti dei consumatori nei confronti dell’Istituto in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte dell’Istituto stesso;

- la clausola per cui “l’Istituto di Vigilanza avrà il diritto di adeguare in qualsiasi momento l’importo del canone in base all’aumento dei costi (salari, oneri, riflessi carburante, etc.) prendendo a riferimento l’indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo verificatosi a decorrere dalla data dell’accordo, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 C.C.“, poiché non indica con chiarezza il periodo a partire dal quale tale facoltà potrebbe essere esercitata, né il criterio della variazione, è parimenti risultata in contrasto con gli artt. 33, commi 1 e 6, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

- la clausola per cui “l’accordo ha la durata minima di anni tre. Nel caso in cui non venga inviata disdetta dal cliente da pervenire all’Istituto di Vigilanza almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l’accordo si rinnoverà per altri tre anni e così di seguito in mancanza di tempestiva disdetta“, stabilisce un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il tacito rinnovo, risultando in contrasto con la norma dell’art. 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo;

- la clausola per cui “in ogni caso l’Istituto di Vigilanza non ha responsabilità per eventuali danni o furti subiti da beni sottoposti al servizio di vigilanza…”, poiché esclude in maniera generalizzata e poco chiara qualsiasi responsabilità dell’Istituto di Vigilanza per furti danni e sinistri, inclusa l’ipotesi di negligenza dell’Istituto, risulta in contrasto con la norma dell’art. 33, commi 1 e 2, lettera b), e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

- la clausola per cui “nel caso in cui il cliente sia inadempiente ex art. 1455 del C.C. ad una qualsiasi clausola del presente accordo, l’Istituto di Vigilanza ha il diritto di risolverlo trattenendo i canoni percepiti ed il cliente dovrà pagare comunque, in un’unica soluzione, l’importo di tutti i canoni maggiorati di IVA fino alla data di scadenza del contratto o, in mancanza di fornitura di impianti di allarme, in misura pari a dodici mensilità“, con riferimento ai contratti senza fornitura di impianti di allarme che hanno una durata minima di tre anni, fissando una penale per inadempimento pari a dodici mensilità di canone è risultata in contrasto con l’art. 33, commi 1 e 2, lettera f), del Codice del Consumo, laddove la risoluzione del contratto si verifichi nel corso dell’ultimo anno di rapporto, posto che la penale richiesta sarebbe pari all’intero corrispettivo residuo di una annualità. Anche nel caso di contratti con fornitura di impianto di allarme, nella misura in cui non si limita la penale pari all’intero corrispettivo residuo al primo periodo contrattuale, ma la si estende anche alle ipotesi di risoluzione per inadempimento del consumatore che dovessero verificarsi nei periodi successivi al rinnovo tacito del contratto, si avrebbe una violazione del medesimo art. 33, commi 1 e 2, lettera f) del Codice del Consumo;

- la clausola per cui “l’utente è tenuto a comunicare eventuali irregolarità nel servizio mediante comunicazione scritta entro 48 ore dalla avvenuta irregolarità. La mancata segnalazione nei modi e nei termini di cui sopra solleva l’Istituto di Vigilanza da ogni responsabilità e preclude all’utente qualsiasi richiesta di risoluzione contrattuale per inadempienza“, nella misura in cui prevede a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, limitazioni all’adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell’onere della prova nei confronti dell’Istituto, risulta in contrasto con la norma dell’art. 33, commi 1 e 2, lettera f) del Codice del Consumo.

La presente comunicazione ha lo scopo di sensibilizzare i Responsabili degli Istituti Associati circa l’esigenza di adeguare opportunamente, qualora necessario, la predisposizione di contratti tipo in aderenza a quanto argomentato dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, al fine di non esporre le proprie Aziende ad onerosi contenziosi.

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