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Grandi novità nel settore dei Servizi e Sistemi di Sicurezza e Vigilanza...

17 marzo 2023

L’anno 2023 ha portato diverse grandi novità anche nel settore dei Servizi e Sistemi di Sicurezza e Vigilanza Privata.

Il Tuo Consulente della Sicurezza e Vigilanza

Per chi non se ne fosse accorto, in poche settimane, importanti realtà del settore, hanno acquisito aziende e di conseguenza anche portafoglio clienti , non solo in Italia ma anche in Europa, ed altre aziende del settore, hanno e stanno cedendo rami di azienda. 

In poche parole alcuni “Pesci Grossi” stanno diventando sempre più grossi , espandendosi sul territorio Nazionale e in alcuni casi anche Europeo, altri “Pesci Grossi” , al contrario, stanno diventando sempre più dei “Pesciolini” che continua a cedere rami di azienda, di difficile comprensione anche da parte di chi è del settore.

Parliamoci chiaro, il cliente finale, Consumatore o non Consumatore, che ha dato fiducia alla ditta X  e passa alla ditta Y, stipulando un contratto di assistenza , quale diritto ha di esprimere il suo Consenso o il suo Disappunto? 

Cosa di intende per Cessione del ramo di azienda ?

La cessione del ramo di azienda è un contratto di vendita avente per oggetto una porzione dell'azienda, strutturata e organizzata autonomamente, e che, pertanto, risulta idonea all'esercizio dell'impresa.

La cessione del ramo di azienda è un contratto di vendita avente per oggetto una porzione dell’azienda, strutturata e organizzata autonomamente, e che, pertanto, risulta idonea all’esercizio dell’impresa.

Il ramo di azienda è una parte dell’azienda strutturata e organizzata autonomamente sotto il profilo organizzativo rispetto all’intero complesso aziendale. In alcune fasi della vita aziendale l’imprenditore può trovarsi di fronte alla possibilità di voler cedere un ramo della propria attività a terzi. Le motivazioni che possono spingere l’imprenditore in questa direzione possono essere le più diverse: dal buon affare, alla volontà di disfarsi di un ramo di attività non profittevole, fino alla chiusura di un reparto produttivo.

In tutti questi casi il ramo di azienda può essere venduto mediante un contratto di cessione, trasferendone quindi la titolarità da un soggetto, il cedente, ad un altro, il cessionario. Nella cessione del ramo di azienda, il trasferimento ha per oggetto soltanto una parte del complesso aziendale, autonomo e separato, ovvero un ramo d’azienda.

Premessa

La cessione del ramo d’azienda consiste nel trasferimento della proprietà di un complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, appunto l’azienda, dietro pagamento di un corrispettivo, convenuto tra le parti.

Tale operazione viene effettuata al fine di permettere ad un terzo la continuazione dell’impresa. In ogni caso, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non hanno carattere personale.

Effettuando tale operazione può nascere una plusvalenza, cioè la differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione (comprensivo dell’avviamento e al netto degli oneri accessori diretti) ed il valore netto dei beni componenti l’azienda.

Da sottolineare che è prevista una responsabilità solidale del cessionario per i debiti del cedente riferibili al pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e per i due precedenti. Inoltre l’alienante, a norma dell’art. 2560 c.c., non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, se non risulta che i creditori vi abbiano acconsentito. La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto dal momento dell’iscrizione del trasferimento al registro delle imprese.

Un altro effetto del trasferimento d'azienda è legato alla successione nei contratti. In seguito al trasferimento del complesso dei beni, infatti, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda.

Cosa di intende per Successione nei contratti ?

Un altro effetto del trasferimento d’azienda è legato alla successione nei contratti. In seguito al trasferimento del complesso dei beni, infatti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda.

A tale regola generale vi sono però due eccezioni:

  • le parti possono concordare una diversa volontà, scegliendo di escludere un processo successorio per alcuni rapporti;
  • in ogni caso la regola non si applica nei contratti che abbiano carattere personale.

Si tenga anche conto che questa successione “automatica” si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto. Quest’ultimo però potrà recedere dal contratto solamente in presenza di giusta causa.

“Ma è possibile recedere dal contratto anche per "giusta causa": ad es. il furto va a buon fine a causa del malfunzionamento dei sistemi di videosorveglianza e impianti di allarme oppure per il mancato piantonamento della guardia giurata?

In questo caso non solo è consentito il recesso immediato causa grave inadempimento, ma la parte lesa può anche richiedere il risarcimento dei danni.

Come inviare il modulo di disdetta contratto di vigilanza

Anche in questo caso occorre far riferimento a quanto stabilito nel contratto. Se nulla è previsto a riguardo, si consiglia di ricorrere ad una modalità che assicuri la prova dell'invio e della ricezione della comunicazione:

  • raccomandata con ricevuta di ritorno o
  • posta elettronica certificata (PEC).

In entrambi i casi è fondamentale conoscere l'esatto indirizzo a cui inviare la missiva. Taluni contratti, infatti, potrebbero prevedere un recapito ad hoc per le comunicazioni di recesso.”

A quanto sopra, e a completamento di questo breve quadro, ricordiamo che la successione dell’acquirente trova una particolare applicazione in caso di:

  • contratti di lavoro, art. 2112 c.c.;
  • contratto di consorzio, art. 2610 c.c.;
  • diritto d’autore, art. 132 l. 633/1941;
  • locazione immobili urbani non adibiti ad abitazione, art. 36 l. 392/1978.

In riferimento ai contratti di lavoro, l’art. 2112 c.c. cita ad esempio che in caso di trasferimento dell’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario, e il lavoratore conserva ogni diritto che ne deriva.

Peraltro, i contraenti in questa ipotesi non possono escludere la successione. Da ciò deriva che il trasferimento dell’azienda non produce il licenziamento dei dipendenti, ma rimane ferma la facoltà dell’alienante di esercitare il recesso, ai sensi della normativa vigente.

L’obiettivo del legislatore è comunque quello di evitare che i lavoratori possano essere pregiudicati dal compimento di operazioni di cessione. Coloro che passeranno alle dipendenze dell’impresa acquirente, di fatti, subiranno l’applicazione del contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l’azienda ceduta.

Contestualmente, e in maniera simile, sono conservati anche quei diritti previsti dalla legge o dal contratto individuale del singolo lavoratore trasferito.

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